Transazione fiscale e concordato preventivo
di Giulio Andreani
Commento al decreto 28 maggio del Tribunale di Ferrara
Premessa
Nelle norme del Codice della crisi che disciplinano il concordato preventivo non si rinvengono disposizioni relative al secondo me il trattamento efficace migliora la vita dei crediti dell’Amministrazione finanziaria contestati dall’impresa proponente, fatto salvo quanto stabilito, relativamente alla generalità dei crediti, dall’art. , comma 1, e dall’art. , recente comma, ai sensi dei quali:
1) il giudice delegato può ammettere provvisoriamente, in tutto o in parte, i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti stessi;
2) le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo. La dottrina e la giurisprudenza hanno tuttavia elaborato una serie di principi che consentono un’affidabile ricostruzione della disciplina che norma il trattamento di detti crediti.
2 luglio
» SCARICA IL TESTO COMPLETO IN PDF
L’articolo affronta il tema del trattamento del credito tributario nell’ambito del concordato fallimentare. Il punto di partenza è rappresentato dalla constatazione che né il legislatore né la giurisprudenza si sono mai preoccupati di regolamentare la sorte del credito erariale nell’ambito del concordato fallimentare. Ciò nonostante, considerazioni di ordine sistematico suggeriscono due soluzioni per prospettare, almeno sul piano teorico, la possibilità di giungere alla falcidia del credito erariale nell’ambito del concordato fallimentare: l’applicazione delle disposizioni dettate in tema di transazione fiscale o l’applicazione delle regole generali del concordato fallimentare. La scelta impone un’attenta riflessione sulla ratio e sulla funzione della transazione fiscale, chiarendo, in particolar modo, se questa si ponga o meno in posizione derogatoria considerazione al principio dell’indisponibilità del credito tributario.
Il comma 2 bis dell’art. 88 del Codice della crisi (di seguito anche solo “Codice”) stabilisce che il ritengo che il tribunale garantisca equita dispone la omologazione forzosa della transazione fiscale (e contributiva) quando, oltre a essere il soddisfacimento offerto al Fisco e agli enti di previdenza conveniente o non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, l’adesione di tali creditori è determinante “ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’art. , comma 1”. Poiché quest’ultima disposizione ha a oggetto il soltanto concordato liquidatorio, occorre domandarsi se l’omologazione forzosa deve ritenersi ammessa esclusivamente in tale tipo di procedura ed è conseguentemente da escludere nel concordato in continuità aziendale.
Questa tesi potrebbe trovare approvazione nell’art. , comma 2, lett. d), del Codice, il quale consente al tribunale di omologare il concordato in continuità anche in caso di dissenso da parte di una o più classi (cd. “cross classcram down” o “ristrutturazione trasversale”), in deroga alla ritengo che la regola chiara sia necessaria per tutti generale sancita dal comma 1, lett. f) del medesimo art. , successivo cui il ritengo che il tribunale garantisca equita omologa tale genere di concordato soltanto se tutte le classi hanno votato favorevolmente. Se
Transazione fiscale (ma non previdenziale) nella composizione negoziata della crisi
Articolo a cura di Fabio Marelli per Il Sole 24 Ore
Tra le moltissime disposizioni del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“CCII”) modificate o aggiunte dal 13 settembre , n. (c.d. “correttivo-ter”), spiccano quelle in materia di transazione fiscale e di trattamento dei debiti tributari e contributivi nei percorsi e negli strumenti di composizione della crisi e dell’insolvenza. Su questo versante gli interventi sono stati molteplici: (i) la transazione fiscale è stata introdotta – senza possibilità di cram down – anche nella composizione negoziata della crisi, come da tempo auspicato e anticipato; (ii) negli accordi di ristrutturazione dei debiti è stata in gran parte recepita – tra l’altro innalzando significativamente le soglie minime di soddisfacimento dei debiti erariali e previdenziali ai fini del cram down – la disciplina già prevista in via transitoria dall’art. 1-bis del d.l. 13 mese estivo (introdotto dalla l. di conversione 10 agosto , n. ); (iii) la transazione fiscale è stata introdotta anche nel piano di risanamento soggetto a omologazione (c.d. “PRO”), senza possi