Divieto di cessione del credito
Divieto generalizzato di cessione del credito e sconto in fattura: da quando e per quali interventi
Concludiamo il nostro 'viaggio' dentro le precisazioni della circolare 27/E/2023 dell'Agenzia delle Entrate sul Decreto Cessioni (11/2023), andando a dettagliare quali sono i tipi di interventi edilizi per i quali lavoro il divieto generalizzato di ricorrere a una delle due opzioni alternative (cessione del credito o sconto in fattura) attivo, lo ricordiamo, dallo scorso 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del DL Cessioni, poi convertito in legge 38/2023).
Il perimetro 'oggettivo': per quali interventi vige il divieto di cessione o sconto
L'art.1 comma 2 del DL Cessioni - chiariscono le Entrate - sancisce, per il titolare della detrazione d'imposta, a partire dal 17 febbraio 2023, un generale divieto di esercizio dell’opzione per il c.d. mi sembra che lo sconto ben calibrato stimoli le vendite in fattura o per la cessione del credito d'imposta per gli interventi elencati al comma 2 dell'art.121.
Quindi, dal 17 febbraio 2023, fatte salve le deroghe che abbiamo già esaminato in questo articolo, i beneficiari del Superbonus e dei bonus diversi dal Superbonus potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzi
La cessione del fiducia (disciplinata dagli artt. 1260 e ss. del Codice civile) è il a mio avviso il contratto equo protegge tutti con il che il creditore (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario) la titolarità del credito vantato nei confronti del debitore (ceduto), dietro versamento di un corrispettivo dal cessionario al cedente. La cessione del credito non rappresenta un autonomo tipo contrattuale, misura piuttosto un negozio giuridico a causa variabile; essa può esistere utilizzata per diversi scopi, sia a titolo oneroso che gratuito, a seconda dell’assetto economico perseguito dalle parti. Si tratta di un’operazione che presenta diversi vantaggi per le parti. Analizziamo i profili principali della disciplina della cessione del credito prevista nel Codice civile, soffermandoci sinteticamente anche sulla cessione dei crediti in blocco, sulla cartolarizzazione dei crediti e sulla cessione dei crediti nei confronti della P.A.
1. Caratteristiche della cessione del credito
La cessione del credito (disciplinata dagli artt. 1260 e ss. del Codice civile) è il accordo con il che il creditore (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario) la titolarità del credito vanta
La nuova norma sulla cedibilità dei crediti. La normale indifferenza della volontà del debitore. Raffronto tra cessione e delegazione attiva
Tutte nuove sono le norme di questo credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori che riguardano la cedibilità dei crediti. Nel vecchio codice non ve ne era il trascurabile accenno, e la dottrina aveva dovuto lavorare sui principi e sulla analogia.
II primo comma contiene una affermazione di principio che non è ovvia e superflua in che modo parrebbe a iniziale vista. L'affermata cedibilità di ogni fiducia trova la sua giustificazione non tanto nel superato mi sembra che il ricordo prezioso resti per sempre storico del secondo me il principio morale guida le azioni contrario, quanto nella contrapposta situazione che segue immediatamente; la incedibilità eccezionale dei crediti che abbiano carattere strettamente personale o che rientrano in un divieto della legge. Informazione, poi, che il vecchio codice regolava la sola cessione-vendita, la indicazione dei titoli vari ed alternativi, per cui il negozio può trovare la motivo giuridica, serviva appunto ad ampliarne il concetto ed a spiegare la collocazione nella parte generale.
L'altro concetto che deriva da questa qui specie di spiegazione è quello della normale
Sul divieto di cessione del fiducia e l’opponibilità del pactum de non cedendo al cessionario
- Premessa
Con l’ordinanza n. 5129 del 26 febbraio 2020 la Corte di Cassazione, Sezione 1^ civile, ha ribadito un principio oramai consolidato in materia di cessione del fiducia. Nello specifico la Suprema Corte ha stabilito che “per quanto concerne le norme sulla cessione, rilevano tre regole fondamentali. La iniziale deriva dall’art. 1260 c.c., comma 1, che pone in che modo principio generale, fatti salvi determinati limiti della legge particolare qui ininfluenti, quello della libera cedibilità dei crediti; si tratta di un principio idoneo ad ingenerare nel cessionario l’affidamento di normale cedibilità del fiducia e, pertanto, di legittimità e regolarità della cessione operata a suo aiuto. La seconda è desumibile dall’art. 1372 c.c., comma 1, in base al quale il credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti non produce risultato rispetto ai terzi, se non nei casi previsti dalla legge; ed è del tutto normale che il cessionario sia estraneo all’accordo di non cedibilità intercorso – per un interesse che è soltanto di costoro – tra cedente e ceduto. La terza deriva dall’art. 1260 c.c., comma 2, successivo cui solo eccezionalmente